Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 3, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.